004180
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Regione Piemonte

Amministrazione Trasparente

In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012).

Pianificazione e governo del territorio

Sezioni

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
brevemente denominato PAI

La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, sancisce l’entrata in vigore del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - brevemente denominato PAI - adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001.

Il Piano rappresenta lo strumento che consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, coordinando le determinazioni precedentemente assunte con:

•il Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di esondazione - PS 45,

•il Piano stralcio delle Fasce Fluviali - PSFF,
•il Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato- PS 267,
in taluni casi precisandoli e adeguandoli al carattere integrato e interrelato richiesto al piano di bacino.L'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta, per il quale è previsto un atto di pianificazione separato (il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino ha adottato, con Deliberazione n. 26 del 12 dicembre 2001, un Progetto di piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta -PAI Delta-.I contenuti del Piano si articolano in interventi strutturali (opere), relativi all’assetto di progetto delle aste fluviali, dei nodi idraulici critici e dei versanti e interventi e misure non strutturali (norme di uso del suolo e regole di comportamento).La parte normativa regolamenta le condizioni di uso del suolo secondo criteri di compatibilità con le situazioni a rischio e detta disposizioni per la programmazione dell’attuazione del Piano stesso. L’apparato normativo del Piano è rappresentato dalle Norme di attuazione, che contengono indirizzi e prescrizioni e dalle Direttive di piano.VINCOLO IDROGEOLOGICO
(L.R. 09.08.1989 n. 45)

Sono sottoposti alle procedure previste dalla Legge Regionale 09.08.1989 n. 45 tutti gli interventi e le attività, che comportano modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo, tali da comportare denudazioni, perdite di stabilità o turbare il regime delle acque (art.1 R.D. n.3267 del 30/12/1923)
Le zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici sono individuate sulle tavole del P.R.G.C. con apposita perimetrazione .
Le attività da eseguire nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico possono essere autorizzate dall'Amministrazione Provinciale o dal Comune nel cui territorio sono previsti i lavori, a seconda delle tipologie o superfici e volumi di movimentazione terra previsti, secondo quanto indicato nella L.R. n. 45/89 e dalla L.R. 44/00 (artt. 63, 64 e 65).

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Norme di attuazione

La Legge Quadro L. 26/10/1995 n. 447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e rimanda ad ulteriori decreti attuativi, di cui il più importante è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

In questo provvedimento sono stabiliti i "limiti acustici" riferiti alla zonizzazione acustica dei territori comunali, la cui applicazione è demandata a leggi regionali. La L.R. 52/2000, "Disposizioni per la tutela dell' ambiente in materia di inquinamento acustico" è il provvedimento che in Piemonte ha condotto alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Il territorio è suddiviso in 6 classi, ognuna caratterizzata da limiti acustici, a seconda della sua vocazione urbanistica (dalla classe I, aree particolarmente protette quali ospedali e scuole, alla classe VI, zone esclusivamente industriali). Entro tali classi le attività suscettibili di produrre rumore devono rispettare tre tipi di limitazione acustica nei confronti del rumore rivolto verso l'esterno:

LIMITE DI EMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (solitamente si misura a filo della proprietà);

LIMITE DI IMMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno;

LIMITE DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE: la differenza tra il rumore "di fondo" (ad attività ferma) ed il rumore "ambientale" (ad attività in funzione). Rappresenta in sintesi il disturbo provocato da un'attività rumorosa.

I limiti di immissione ed emissione sono variabili e suddivisi in DIURNI (dalle 6 alle 22) e NOTTURNI (dalle 22 alle 6). Questi limiti, inoltre, si considerano "in continuo", ossia come media delle emissioni sonore nel periodo diurno e notturno.

Nell'area download è possibile scaricare in formato PDF la cartografia e la relazione completa relativa alla zonizzazione acustica del Comune di Revello, approvata con D.C.C. n. 27 del 28/09/2004.

La normativa sul rumore, sotto il profilo della zonizzazione acustica, si basa sul principio di difendere un interesse collettivo, di carattere generale ed attinente la tutela della salute pubblica (ad esempio prevenire il possibile disturbo arrecato dall'esercizio di un'attività nei confronti della cittadinanza o parte di essa), tutte caratteristiche e competenze tipiche dell'azione della Pubblica Amministrazione. Per questo motivo la zonizzazione acustica e gli adempimenti conseguenti non possono agire nei rapporti fra privati. I tipici contenziosi tra vicini o condomini, originati da condotte rumorose esercite nella sfera privata, attengono esclusivamente il Codice Civile e precisamente l'articolo 844 il quale stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, di calore o le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni, se non superano la normale tollerabilità, anche riguardo alla condizione dei luoghi.

PIANO REGOLATORE GENERALE
Il P.R.G.C. è lo strumento urbanistico che fissa le direttive generali di sistemazione della totalità del territorio di un Comune, anche con imposizione di limiti e condizioni di uso alla proprietà privata dei suoli, al fine di garantire la funzione sociale di cui all'art. 42 Cost.
Tale Piano è finalizzato pertanto, ad assicurare la migliore composizione urbanistica dei singoli insediamenti ed a indicare la futura configurazione del Territorio Comunale, fissando le norme e le prescrizioni necessarie per attuare detti scopi, in relazione alle peculiari condizioni dell'ambiente ed alle esigenze della popolazione.

Il Piano Regolatore Comunale ha vigore a tempo indeterminato, cioè fino a quando non venga sostituito da altro piano successivamente approvato. Lo strumento urbanistico generale del Comune, però, può essere eventualmente modificato (anche in maniera radicale) attraverso successive varianti.
Il vigente P.R.G.C. è stato approvato con deliberazione della G.R. 24 novembre 2010 n° 15 – 1045 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 48 del 02 dicembre 2010 ;
Con Delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 26.06.2012 è stata assunta una modifica non variante (ex art. 17 comma 8 della L.R. 56/77) inerente modesta rettifica del perimetro dell'area normativa 2/P2.1.
Con Delibera del Consiglio Comunale n° 42 del 30.11.2015 è stata approvata una variante parziale al P.R.G.C. ex art. 17 L.R. 56/77 .
Con Delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 29.11.2018 è stata approvata una variante parziale al P.R.G.C. ex art. 17 L.R. 56/77 .

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.04.2023 è stata approvata la Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. ex art. 17 L.R. 56/77 .

Documenti - Normativa

APPROVAZIONE PRGC - D.G.R. 24.11.2010 N. 15-1045

Tavole UrbanisticheNorme di attuazione e tabelle di zona (1)

Tav B1.1

Tav B1.2

Tav B1.3

Tav B2.1

Tav B2.2

Tav B3

Tav B5.1

VP2-DEF_

TAVOLA-B4

Tav B5.2

Tav B5.3

Tav B6.1

Tav B6.2

Studio Idraulico

A1 Relazione idrologica ed idraulica (2)

A2 Monografia attraversamenti (1)

A3 Elenco corpi idrici acque pubbliche (1)

A4 Invasi di competenza regionale (1)

A5 Indagini semplificate su rii laterali

A7 Documentazione fotografica

Tav_1 Corografia e bacini idrografici

Tav_2A Catasto delle acque pubbliche

Tav_2B Catasto delle acque pubbliche

Tav_3 Delimitazione fasce di pericolosita

Tav_4 Delimitazione fasce di pericolosita

Tav_5 Fasce di pericolosità relative agli invasi

Tav_6 Rii laterali_bacini drenati

Tavole Geologiche

tav.GE.7 carta sintesi

tav.GE.5 carta caratteri litotecnici

tav.GE.6 difese, ponti (SICOD)

tav.GE.4 carta acclività

tav.GE.3 carta idrogeologica

tav.GE.1 carta geologico strutturale

tav.GE.2 carta geomorfologica e dissesti

El.GE.3 difese, ponti (SICOD)

El.GE.4 analisi prev. urbanistiche

EI.GE.2 schede censimento pozzi

El.GE.1 relazione

Regolamenti

2006 - Regolamento Edilizio Il Regolamento Edilizio Comunale è stato approvato, ex L.R.  19/1999, con D.C.C. n. 8 del 09 marzo 2006. (B.U.R. n. 28 del 13 Luglio 2006).

E' stato successivamente sostituito dal Regolamento approvato con D.C.C. 14/2018 e successive, ad esclusione del :
TITOLO III -PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
che conserva la validità fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, L.R. 8/7/1999, n. 19.

REGOLAMENTO EDILIZIO - REVELLO

2018 - REGOLAMENTO EDILIZIO Il vigente Reg. Edilizio Comunale è stato approvato con D.C.C. n. 14 del 29.05.2018 (pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 25 del 21.06.2018).

Esso sostituisce il precedente Regolamento del 2006 eccetto per le definizioni in forza dei disposti di cui all'art. 137.
E' stato successivamente modificato con :
D.C.C. 35 del 29.11.2018  e

Nessun documento presente nell'anno selezionato

RIFERIMENTI NORMATIVI

Pianificazione e governo del territorio

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 39.

Collegamenti

Ultimo aggiornamento: 27/05/2024, 15:19

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