Amministrazione Trasparente
In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, D.Lgs.33/2013, L.190/2012).
Pianificazione e governo del territorio
Sezioni
PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
brevemente denominato PAI
La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, sancisce l’entrata in vigore del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - brevemente denominato PAI - adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001.
Il Piano rappresenta lo strumento che consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, coordinando le determinazioni precedentemente assunte con:
•il Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di esondazione - PS 45,
•il Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato- PS 267,
in taluni casi precisandoli e adeguandoli al carattere integrato e interrelato richiesto al piano di bacino. L'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta, per il quale è previsto un atto di pianificazione separato (il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino ha adottato, con Deliberazione n. 26 del 12 dicembre 2001, un Progetto di piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta -PAI Delta-.I contenuti del Piano si articolano in interventi strutturali (opere), relativi all’assetto di progetto delle aste fluviali, dei nodi idraulici critici e dei versanti e interventi e misure non strutturali (norme di uso del suolo e regole di comportamento).La parte normativa regolamenta le condizioni di uso del suolo secondo criteri di compatibilità con le situazioni a rischio e detta disposizioni per la programmazione dell’attuazione del Piano stesso. L’apparato normativo del Piano è rappresentato dalle Norme di attuazione, che contengono indirizzi e prescrizioni e dalle Direttive di piano.
(L.R. 09.08.1989 n. 45)Sono sottoposti alle procedure previste dalla Legge Regionale 09.08.1989 n. 45 tutti gli interventi e le attività, che comportano modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo, tali da comportare denudazioni, perdite di stabilità o turbare il regime delle acque (art.1 R.D. n.3267 del 30/12/1923)
Le zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici sono individuate sulle tavole del P.R.G.C. con apposita perimetrazione .
Le attività da eseguire nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico possono essere autorizzate dall'Amministrazione Provinciale o dal Comune nel cui territorio sono previsti i lavori, a seconda delle tipologie o superfici e volumi di movimentazione terra previsti, secondo quanto indicato nella L.R. n. 45/89 e dalla L.R. 44/00 (artt. 63, 64 e 65).
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Norme di attuazione - Testo approvato con DPCM 24 maggio 2001
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Norme di attuazione - Testo vigente dalla data del 17 aprile 2025, comprensivo di tutte le modifiche introdotte successivamente alla entrata in vigore del PAI Po – 23 agosto 2021)
La Legge Quadro L. 26/10/1995 n. 447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e rimanda ad ulteriori decreti attuativi, di cui il più importante è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
In questo provvedimento sono stabiliti i "limiti acustici" riferiti alla zonizzazione acustica dei territori comunali, la cui applicazione è demandata a leggi regionali. La L.R. 52/2000, "Disposizioni per la tutela dell' ambiente in materia di inquinamento acustico" è il provvedimento che in Piemonte ha condotto alla zonizzazione acustica del territorio comunale.
Il territorio è suddiviso in 6 classi, ognuna caratterizzata da limiti acustici, a seconda della sua vocazione urbanistica (dalla classe I, aree particolarmente protette quali ospedali e scuole, alla classe VI, zone esclusivamente industriali). Entro tali classi le attività suscettibili di produrre rumore devono rispettare tre tipi di limitazione acustica nei confronti del rumore rivolto verso l'esterno:
LIMITE DI EMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (solitamente si misura a filo della proprietà);
LIMITE DI IMMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno;
LIMITE DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE: la differenza tra il rumore "di fondo" (ad attività ferma) ed il rumore "ambientale" (ad attività in funzione). Rappresenta in sintesi il disturbo provocato da un'attività rumorosa.
I limiti di immissione ed emissione sono variabili e suddivisi in DIURNI (dalle 6 alle 22) e NOTTURNI (dalle 22 alle 6). Questi limiti, inoltre, si considerano "in continuo", ossia come media delle emissioni sonore nel periodo diurno e notturno.
Nell'area download è possibile scaricare in formato PDF la cartografia e la relazione completa relativa alla zonizzazione acustica del Comune di Revello, approvata con D.C.C. n. 27 del 28/09/2004.
La normativa sul rumore, sotto il profilo della zonizzazione acustica, si basa sul principio di difendere un interesse collettivo, di carattere generale ed attinente la tutela della salute pubblica (ad esempio prevenire il possibile disturbo arrecato dall'esercizio di un'attività nei confronti della cittadinanza o parte di essa), tutte caratteristiche e competenze tipiche dell'azione della Pubblica Amministrazione. Per questo motivo la zonizzazione acustica e gli adempimenti conseguenti non possono agire nei rapporti fra privati. I tipici contenziosi tra vicini o condomini, originati da condotte rumorose esercite nella sfera privata, attengono esclusivamente il Codice Civile e precisamente l'articolo 844 il quale stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, di calore o le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni, se non superano la normale tollerabilità, anche riguardo alla condizione dei luoghi.
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DOCUMENTI
L.R. 05.12.1977 N° 56 E S.M.I. - AREA NORMATIVA 1/R6.6 - OSPEDALE CIVILE SAN CHIAFFREDO - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO.
Variante parziale n. 4
Norme di attuazione e tabelle di zona
RIFERIMENTI NORMATIVI
Pianificazione e governo del territorio
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 39.