A chi è rivolto
Gli elettori fisicamente impediti (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità).
Descrizione
Gli elettori fisicamente impediti (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), possono esercitare il proprio diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
Copertura Geografica
Comune di Revello
Come fare
L'impedimento potrà essere dimostrato: con certificato medico rilasciato gratuitamente dalla locale sede ASL; in alternativa, al fine di evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all'ufficio elettorale del proprio Comune l'annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale. Tale annotazione consentirà l'ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità, anche in occasione di successive consultazioni elettorali.
Cosa serve
Certificato medico rilasciato gratuitamente dalla locale sede ASL, chiedere all'ufficio elettorale del proprio Comune l'annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale.
- Come richiederlo Gli interessati potranno richiedere l'apposizione di detto timbro, presentando la seguente documentazione: 1) Richiesta debitamente compilata e firmata; 2) Documento d'identità; 3) Tessera elettorale rilasciata dal Comune; 4) Certificato medico attestante l'impossibilità ad esprimere il diritto di voto. Gli elettori non vedenti, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Per gli handicap solo mentali non è previsto l'accompagnamento, nemmeno da parte di un familiare.
- Informazioni per l'accompagnatore Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido; Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del Presidente del Seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: "Accompagnatore" (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione. Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore; Accertarsi, con apposita domanda, che l'elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
- Richiesta debitamente compilata e firmata;
- Documento d'identità
- Tessera elettorale rilasciata dal Comune
- Certificato medico attestante l'impossibilità ad esprimere il diritto di voto
Cosa si ottiene
L' accompagnamento al voto assistito
Tempi e scadenze
Eventuali tempi e scadenze vengono definiti in base alla casistica
Accedi al servizio
Rivolgersi all' ufficio elettorale del proprio comuneCasi particolari
Ulteriori informazioni
Informazioni per l'accompagnatore
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido;
Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del Presidente del Seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: "Accompagnatore" (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione.
Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
Accertarsi, con apposita domanda, che l'elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
Normativa di riferimento
Legge n. 17 del 5 febbraio 2003.
Condizioni di servizio
Contatti
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Pagina aggiornata il 13/03/2024