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Regione Piemonte

Vendita Prodotti Agricoli da parte dei Produttori

  • Servizio attivo

Vendita Prodotti Agricoli da parte dei Produttori


A chi è rivolto

Tutti i cittadini

Descrizione

Vendita Prodotti Agricoli da parte dei Produttori

Norme di riferimento:

Dlgs n. 228 del 18.5.2001 così come modificato dall’art. 27 del DL n. 5 del 9.2.2012 e art. 30 bis del DL. N. 69 del 21.6.2013 conv. con L. n. 98 del 9.8.2013

Dlgs n. 99/2004

Delibera di Giunta Regione Piemonte n. 107-1659 dl 28.11.2005

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, (comprese le società agricole) iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività

NOVITA’ DAL 21.8.2013: Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività

La suddetta comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

NOVITA’ DAL 21.8.2013: la vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

NOVITA’ DAL 21.8.2013: l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi dell’art. 4 del dlgs 228/2001 non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Per l’esercizio della suddetta attività di vendita diretta (imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e gli amministratori delle società di capitali o associazioni/enti riconosciuti) occorre il possesso dei requisiti morali:

Ø non bisogna essere incorso nelle sanzioni previste dalla legge antimafia di cui all’art. 67 del dlgs 159/2011 (sorveglianza speciale, soggiorno obbligato…)

Ø non bisogna aver riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività

Ø Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna

Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo NON si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998. (NON BISOGNA PRESENTARE LA SEGNALAZIONE PER INIZIO ATTIVITA’ DI APERTURA DI UN NEGOZIO NE’ AUTORIZZAZIONE PER COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE O A POSTEGGIO FISSO FATTA SALVA IN QUEST’ULTIMO CASO L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO)

SI POSSONO ANCHE VENDERE PRODOTTI NON PROVENIENTI DALLA PROPRIA ATTIVITA’ AGRICOLA ENTRO DETERMINATI LIMITI:

Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998

Il superamento dei suddetti limiti comporta il passaggio da attività di imprenditore agricolo a quella di commerciante al dettaglio. Il Ministero attività produttive con propria risoluzione n. 73834 divisione IV del 13.8.2009 ha chiarito che la possibilità di vendere prodotti alimentari non provenienti dal proprio fondo vale anche per la vendita di prodotti alimentari provenienti trasformati presso altre aziende agricole, ovvero facenti parte di un ciclo industriale di trasformazione (cioè i prodotti intermedi alla trasformazione in prodotto finale )

La Regione Piemonte- direzione agricoltura - con proprio parere in data 15.12.2010 prot. 33434 ha dato la seguente interpretazione dell’espressione di legge “prodotti provenienti in misura prevalente…”: il concetto di prevalenza è da intendersi riferito unicamente alla vendita diretta di prodotti agricoli e zootecnici anche trasformati, provenienti dalla propria azienda o da terzi. Ne consegue che l’imprenditore agricolo può vendere le marmellate, confetture, torte ottenute con prodotti provenienti in prevalenza dalla sua azienda.

NOVITA’ DAL 21.8.2013: nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni di carattere igienico sanitario.

Copertura Geografica

Comune di Revello

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Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Polizia Locale

Piazza Denina n.2

+39 0175257171

comandopm@comune.revello.cn.it

pec: comune.revello@pec.it

fax: +39 0175759477

Pagina aggiornata il 06/03/2024

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