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Regione Piemonte

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) – edilizia

  • Servizio attivo

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)


A chi è rivolto

A il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

Descrizione

ART. 22 D.P.R. 380/2001
interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività

1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell’agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

 

ART . 23 D.P.R. 380/2001
interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

Copertura Geografica

Comune di Revello

Come fare

Almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presentare allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Cosa serve

TUTTE LE SCIA DEVONO ESSERE TRASMESSE TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO DEL COMUNE DI REVELLO (LINK AL TERMINE DI QUESTA SEZIONE) SUL QUALE SONO REPERIBILI E COMPILABILI ON-LINE I VARI MODELLI E TUTTA LA MODULISTICA INERENTE LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) E LO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE).

  • Prendere visioni dei vari modelli e compilare la modulistica on line sul portale telematico (link al termine di questa sezione)

Cosa si ottiene

Autorizzazione di inizio Attività (SCIA) - edilizia

Tempi e scadenze

Eventuali tempi e scadenze vengono definiti in base alla casistica

Accedi al servizio

Rivolgersi all' Ufficio di competenza Urbanistica - SUAP

SPORTELLO UNICO DIGITALE

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Gestito da:

Area Urbanistica

Piazza Denina 2

Urbanistica - SUAP

Piazza Denina 2

+39 0175257171(4)

urbanistica@comune.revello.cn.it

pec: comune.revello@pec.it

fax: +39 0175759477

Pagina aggiornata il 07/03/2024

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