A seguito delle novità introdotte dall’art. 5, comma 8-ter, del D.L.gs 209/2003, così come modificato dalla Legge 26 gennaio 2026, n. 14, è ora possibile procedere alla radiazione e alla demolizione di veicoli gravati da fermo amministrativo iscritto al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
La normativa vigente consente la demolizione del veicolo fermo restando il debito con l’erario, a condizione che il mezzo sia inutilizzabile. Per procedere, il proprietario deve ottenere dal Comune una formale “Attestazione di inutilizzabilità” che certifichi lo stato di degrado, la mancanza di parti essenziali o l’antieconomicità del ripristino del veicolo.