I soggetti organizzatori di manifestazioni temporanee all'aperto quali sagre, feste patronali e simili, devono presentare all'Ufficio Polizia Amministrativa del Comune apposita domanda di licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i..
In caso di allestimento di strutture e/o attrezzature per lo stazionamento e/o il contenimento del pubblico, palchi e/o pedane per gli artisti, occorrerà produrre apposita istanza volta ad ottenere il parere all'agibilità tecnica delle stesse e delle aree della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presso la Prefettura di Cuneo.
Se la capienza prevista non supererà le 200 persone, in luogo del citato parere, occorrerà produrre una relazione tecnica resa ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n. 311, da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che accerti e dichiari l'agibilità dell'area e delle strutture e/o attrezzature ai fini dell'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e trattenimenti danzanti, secondo le regole tecniche e la normativa vigente in materia, nonchè definisca la capienza massima, certifichi la solidità delle strutture, la sicurezza e l'igiene dei locali e indichi le eventuali prescrizioni che dovranno essere adottate a tutela della sicurezza pubblica.