(D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 - L.R. 01.12.2008 n. 32)Il vincolo paesaggistico-ambientale è uno strumento previsto dalla legislazione statale per la tutela delle aree di maggiore pregio paesistico, con la finalità di mitigare l'inserimento nel paesaggio di opere edilizie ed infrastrutture nonché di rendere il più possibile compatibili le attività a forte impatto visivo.Tale vincolo è stato introdotto dalla legge 1497/39, successivamente integrato dalla Legge 431/85 (Legge Galasso) e quindi inserito nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 .
In data 22 gennaio 2004 il D.Lgs. n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06 luglio 2002, n. 137", ha provveduto a sostituire ed abrogare tutta la normativa precedente.
Successivamente le competenze amministrative, per il rilascio delle autorizzazioni in argomento, sono state ridefinite dalla Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32; nella fattispecie tale normativa prevede , l'istituzione della "Commissione Locale per il Paesaggio" della quale il Comune si avvale per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche di cui all'Art. 2 della LR succitata.
La normativa Regionale inoltre , all'art. 7 comma 2, demanda alla Commissione Locale per il paesaggio anche il parere vincolante previsto dall'Art. 49 comma 15°della LR 56/77 (ex Commissione prevista dall'art. 91 bis)
Il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 individua con precisione 31 interventi liberi e 42 interventi di modesta entità per i quali è possibile seguire l'iter semplificato.
In particolare:
l'Allegato A definisce i piccoli interventi che sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica anche se realizzati su beni vincolati;
l'Allegato B definisce gli interventi ad impatto lieve che usufruiscono di una procedura semplificata.