La Legge 319/1976, cosiddetta “Merli” si pone come norma capostipite del riordino del settore “acque reflue”, in quanto per la prima volta viene sancito il principio che deve essere richiesta un’autorizzazione per effettuare scarichi di acque reflue sia produttive che domestiche. Un apposito Comitato Interministeriale emana in seguito la Deliberazione 4/2/1977 che contiene norme tecniche, tuttora valide e di riferimento, per la realizzazione degli impianti.
Gli scarichi, sotto il profilo delle competenze legislative, sono materia concorrente anche se solo nel 1990 la Regione Piemonte, con la Legge 13 dà origine ad un corpo organico di norme in materia dedicato espressamente agli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili. Anche qui si sancisce che “tutti gli scarichi sono autorizzati nelle forme e con le prescrizioni e i limiti previsti nella presente legge...” .
Quanto alle definizioni di “scarico domestico” o “scarico civile” provvede ad una rigorosa classificazione l’art. 14 della L.R. 13/90.La Legge Merli, pur emendata ed integrata da numerose norme satelliti, vive per ben 26 anni, prima di essere sostituita dal D. Lgs. 152/1999. Cambia, fra l’altro, il regime autorizzativo: l’obbligatorietà sancita dalla L. 319/1976 subiva infatti numerose eccezioni, fra le quali, molto importante, il fatto che i titolari di scarichi civili non recapitanti in rete fognaria esistenti alla data del 13 giugno 1976 fossero tenuti alla sola denuncia della propria posizione all'autorità competente (la cosiddetta “notifica”).
Il D.Lgs. 152/1999 affermò perentoriamente – e questa volta con la sola ragguardevole eccezione degli scarichi domestici in pubblica fognatura - che "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati" .
Analogamente il D.lgs 152/2006 prevede (art. 124, comma 1) che "..Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ..." ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in rete fognaria che sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio.
Sulla base della classificazione prevista dalla normativa vigente possono verificarsi le seguenti situazioni:SCARICHI DOMESTICI RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA
Non richiedono autorizzazione esplicita. La richiesta di allacciamento per nuovi scarichi va effettuata direttamente presso :
A.C.D.A. Azienda Cuneese Dell'Acqua Spa
Sede: C.so Nizza 88, 12100 Cuneo - tel. 800.194.065 – fax 0171.326710
e-mail: acda@acda.it
SCARICHI DOMESTICI NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA
Devono sempre essere autorizzati. L’ente competente è il Comune. Gli scarichi devono essere progettati nel rispetto delle indicazioni tecniche di cui all'allegato 5 alla Delibera Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977.
SCARICHI PRODUTTIVI NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA
Devono essere autorizzati tramite Autorizzazione Unica Ambientale dallo Sportello Unico per gli Impianti Produttivi che si avvale per l'istruttoria della struttura della Provincia di Cuneo.