Ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale del 25/10/2006, n. 114, si riportano le indicazioni per lo svolgimento dell'attività di trattenimenti presso gli esercizi pubblici di somministrazione:
Pubblici esercizi dove, unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande, l’esercente fornisce anche un diverso servizio di musica o di spettacolo: affinché tale attività non rientri nell’ambito del pubblico spettacolo (per il quale è necessaria licenza di pubblica sicurezza ex articolo 68 TULPS) sarà necessario che:
· l’ingresso sia libero e gratuito
· l’attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione
· nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all’attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.)
· il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo in modo che l’avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione
· il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati
Qualora l’attività non sia classificabile quale di pubblico spettacolo ma vi sia comunque attività di trattenimento complementare a quella di somministrazione, il titolare dell’esercizio dovrà presentare ai competenti uffici la denuncia di inizio attività relativa (preceduta dal questionario preliminare e seguita, di volta in volta, dalla comunicazione di effettivo inizio dell'attività).
Qualora l’attività preponderante sia quella di pubblico spettacolo, l’esercente dovrà richiedere la licenza di cui all’articolo 68 del TULPS. Tale licenza comporterà anche la verifica di agibilità di cui all’articolo 80 del TULPS. Pertanto, la presenza di un dj o di un gruppo di musicisti in un pubblico esercizio non trasforma per ciò solo l’esercizio in locale di pubblico spettacolo a meno che tale presenza non costituisca la vera leva attrattiva del locale; per accertare tale elemento si dovranno utilizzare gli indici sopra richiamati. Rimane naturalmente fermo il disposto del D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 in materia di criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.