Descrizione
Facendo seguito alle segnalazioni ricevute dal Servizio Veterinario presso l’ASL CN1 in merito a riscontrati casi di errata detenzione di animali da affezione (cani) sul territorio comunale, si richiama la popolazione all’osservanza della normativa vigente in materia e che si riporta di seguito.
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Titolo II (Benessere e contrasto al randagismo)
CAPO I
(Dei divieti)
Art. 7.
(Divieti)
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- Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenimento similare, salvo che per ragioni sanitarie documentabili, per misure urgenti e temporanee di sicurezza, per ragioni cinotecniche ed è, in ogni caso, vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
- L'utilizzo temporaneo della catena o di altro strumento di contenzione, nelle aziende agricole o negli stabilimenti produttivi, è consentito per la sicurezza degli animali e delle persone secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 38.
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Titolo IV (Vigilanza e sanzioni)
Art. 37.
(Vigilanza e sanzioni)
- In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 16, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Asl per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere e i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.
- Per quanto non già disposto dalla normativa nazionale e fatte salve ipotesi di responsabilità penale, in caso di violazione della presente legge si applicano, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le seguenti sanzioni amministrative proporzionate all'illecito:
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- g) per le violazioni delle norme riferite al divieto di tenuta del cane alla catena, di cui all'articolo 7, comma 2, da euro 150,00 a euro 450,00;
- h) per le violazioni del divieto di tenuta a catena con collari a strozzo di cui all'articolo 7, comma 2, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
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- In caso di recidiva la pena è triplicata.
- I servizi veterinari delle Asl e le guardie zoofile riconosciute con decreto prefettizio concorrono con le altre autorità pubbliche preposte all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché all'accertamento delle violazioni relative.
- Le sanzioni sono introitate dal comune e sono utilizzate per tutti gli interventi e azioni connesse agli animali d'affezione di cui alla presente legge.
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Titolo V (Disposizioni attuative finali e finanziarie)
Art. 38.
(Regolamento di attuazione)
- La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento attuativo, che definisce in particolare:
- a) le modalità tecniche di utilizzo temporaneo della catena o di altro strumento di contenzione di cui all'articolo 7;
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