REGOLAMENTO DISTANZA DELLE PIANTE DALLE STRADE E DAI CONFINI TRA PROPRIETA’ PRIVATE
Il quadro normativo regolamentare del Comune di Revello è il seguente:
Distanze dalle strade:
si applicano integralmente l’art. 16 del D. Lgs. 285/92 in combinazione con l’art. 26 del D.P.R. 495/92 riguardanti i Codice della Strada
“Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati.
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprieta’ stradali fuori dei centri abitati e’ vietato:
… omissis…
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all’articolo 2, comma 2, nonche’ alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo , altresi’ una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere la area di visibilita’ determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
… omissis…
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 173 a € 694).
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”
“Art. 26. (art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati
… omissis…
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.”
Distanze dal confine privato per impianti di alberi di alto fusto:
- metri dieci per unico filare di piante che tra loro dovranno essere ad una distanza non inferiore a metri sei
- metri dodici per piantagioni di tipo intensivo
- metri quindici dalle case di civile abitazione
Distanze dal confine privato per piantagioni a vivaio:
- metri tre, le piante dovranno comunque essere rimosse entro tre anni dalla messa a dimora
Tutto quanto non contemplato nella presente regolamentazione è disciplinato dagli usi locali e dall’art. 892 del Codice Civile.
“Dispositivo dell’art. 892 Codice Civile
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.”
- regolamento